Decreto del presidente della repubblica 3 luglio 1957, n. 82 Art. 21
TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I verbali delle deliberazioni sono redatti sotto la personale responsabilita' del direttore generale dell'Ente. Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha diritto di prendere visione dei verbali e di averne copia conforme all'originale, ad eccezione delle deliberazioni aventi carattere personale.