Decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1957, n. 8 Art. 21
TITOLO II - LE PRESTAZIONI CAPO 1° - Prestazioni per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
(ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338 ) ((16))
--------------- AGGIORNAMENTO (16) La Corte Costituzionale con snetenza 26 febbraio-14 marzo, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 21/3/1964, n. 73) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale " della norma contenuta nell'art. 21, seconda parte del terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , in relazione all'articolo 27 della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 77 della Costituzione."
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1957, n. 8 Art. 77