Decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. Art. 49Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di concetto
TITOLO III RAPPORTI INFORMATIVI ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI - DOCUMENTI CAPO I Rapporto informativo - Organi competenti
Il rapporto informativo di cui all'art. 44 e' compilato: a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal direttore di divisione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale; b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore di divisione.