Decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. Art. 2Requisiti generali
CAPO II Ammissione agli impieghi
Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana; 2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai
40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di eta'; 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1984, N. 732 ; 4) idoneita' fisica all'impiego. ((84)) L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti. Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito dagli articoli seguenti. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
--------------- AGGIORNAMENTO (84) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera d)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui al numero 4), comma 1 del presente articolo.
Verweist auf
Zitiert von
- Decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. Art. 161
- Decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. Art. 173
- Decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. Art. 182
- Decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. Art. 190
- Decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. Art. 223
- Decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. Art. 237
- Decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. Art. 293