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Decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. · Decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

Decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. Art. 2Requisiti generali

CAPO II Ammissione agli impieghi

In KraftAmtlicher Text

Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana; 2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai

40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di eta'; 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1984, N. 732 ; 4) idoneita' fisica all'impiego. ((84)) L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti. Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito dagli articoli seguenti. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

--------------- AGGIORNAMENTO (84) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera d)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui al numero 4), comma 1 del presente articolo.