Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1956, n Art. 21
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, ali personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall' articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889 , ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma, dell'articolo medesimo.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1956, n Art. 49