Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1956, n Art. 9
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nei precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; disegna tecnico e tecnologia relativa ai motori; elementi di contabilita'; elettrotecnica e rimpianti e tecnologia delle costruzioni; disegno professionale; lingua inglese; geografia; elettrotecnica e radiotecnica e disegno; regolamenti delle radiocomunicazioni; elementi di scienze nautiche; elementi di costruzione navale; attrezzatura e manovra; elementi di nautica, meteorologia e astronomia; elementi di igiene navale; elementi di diritto marittimo e contabilita' di bordo; tecnologia; manutenzione dei bastimenti; disegno e tracciati di bastimenti; religione; educazione fisica.