Decreto del presidente della repubblica 9 aprile 1956, n. 12 Art. 21
CAPO II Assegnazione degli alloggi costruiti dalla gestione INA-Casa e dagli organismi ammessi alla costruzione diretta
Qualora, prima della sua pubblicazione, la gestione INA-Casa ritenga che una graduatoria definitiva emanata da una Commissione provinciale contenga vizi di legittimita', ovvero sia inidonea per motivi di merito, puo', riguardo alla legittimita' od alla idoneita' della graduatoria stessa, chiedere il parere della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi prevista dal successivo art. 24. Il parere della Commissione centrale e' vincolante ed n conformita' di esso la gestione INA-Casa provvede all'annullamento od alla parziale modifica della graduatoria, ovvero alla sua convalida. In caso di richiesta di parere alla Commissione centrale su di una graduatoria questa si intende sospesa. Quando una graduatoria sia stata annullata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo, gli atti sono rinviati alla Commissione provinciale la quale deve provvedere entro il termine di un mese alla formazione di una nuova graduatoria definitiva in conformita' del parere vincolante della Commissione centrale. Delle graduatorie modificate dalla gestione INA-Casa e di quelle emanate dalle Commissioni provinciali in sostituzione di altre annullate, e' data notizia nei modi indicati dall'art. 19.