Decreto del presidente della repubblica 20 marzo 1956, n. 32 Art. 21
E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione degli impianti telefonici e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione e' superiore a 85 Volta verso terra, se alternata, od a 70 Volta verso terra, se continua. Puo' derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta, purche': a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile; b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumita' dei lavoratori.