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Decreto del presidente della repubblica 20 marzo 1956, n. 32 · Decreto del presidente della repubblica 20 marzo 1956, n. 323 — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli Impianti telefonici

Decreto del presidente della repubblica 20 marzo 1956, n. 32 Art. 21

In KraftAmtlicher Text

E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione degli impianti telefonici e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione e' superiore a 85 Volta verso terra, se alternata, od a 70 Volta verso terra, se continua. Puo' derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta, purche': a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile; b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumita' dei lavoratori.