Decreto del presidente della repubblica 20 marzo 1956, n. 32 Art. 21
CAPO VI NORME IGIENICHE
Gli indumenti per l'abbigliamento scenico usati da un lavoratore devono essere sottoposti ad idoneo trattamento di pulitura e di disinsettazione. I mezzi e le materie per il trucco scenico dei lavoratori devono essere usati con efficaci precauzioni igieniche, allo scopo di evitare il pericolo di contagio. Il lavoratore deve usare con cura ed in stato di personale pulizia gli indumenti indossati per l'abbigliamento scenico.