Decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 30 Art. 21Istruzioni sull'uso degli esplosivi
CAPO III IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori addetti alla custodia, manipolazione ed uso degli esplosivi, istruzioni scritte sulla loro conservazione e sulle cautele particolari da adottare nell'impiego dei vari tipi usati nel cantiere. Le principali norme devono essere riportate in cartelli affissi alle porte dei depositi ed ai posti di confezionamento delle cariche.