Decreto del presidente della repubblica 29 gennaio 1956, n. Art. 1
Dopo il penultimo comma dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1047 , e' aggiunto il seguente: "Le cartelle dei primi tre tagli possono recare l'indicazione a traforo della rendita annua, anziche' del capitale nominale: quelle di lire 3,50 e 17,50, in cifre; quelle di lire 7, in lettere".