Decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. Art. 21
CAPO I Nuove disposizioni in materia di trattamento di quiescenza
E' ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile, entrambe a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art.
1. E' altresi' ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilita' cui gli orfani di padre e di madre abbiano diritto da parte di entrambi gli ascendenti che siano stati dipendenti dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1. L' art. 12 del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 , l' art. 18 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 , l' art. 28 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, numero 2383 , l' art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 420 e l' art 14 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373 , modificato e convertito in legge con l' art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369 , sono abrogati.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. Art. 12
- Decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. Art. 18
- Decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. Art. 28
- Decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. Art. 4
- Decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. Art. 9