Decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. Art. 2
L'indennita' di carovita - escluse le quote complementari - di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 383 , il premio giornaliero di presenza di cui all' art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e successive modificazioni, conglobati negli stipendi di cui al precedente articolo, sono soppressi.