Decreto del presidente della repubblica 27 agosto 1955, n. 9 Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ; Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93 ; Visto il decreto luogo-tenenziale 12 luglio 1945, numero 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446 , concernente l'odinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato; Visti i regi decreti 6 settembre 1902, n. 412 e 4 agosto 1904, n. 467 , coi quali venivano, tra l'altro, dichiarate malariche le zone appartenenti ai comuni di Anguillara Veneta, Arzer Grande, Pontelongo; Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Padova, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanita', di revoca totale delle dichiarazioni di zona malarica per i comuni di Anguillara Veneta, Arzer Granede, Pontelongo; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 6 settembre 1902, n. 412 e 4 agosto 1904, n. 467 , relative ai comuni di Anguillara Veneta, Arzer Grande, Pontelongo, sono revocate.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 27 agosto 1955, n. 9 Art. 313
- Decreto del presidente della repubblica 27 agosto 1955, n. 9 Art. 4