Decreto del presidente della repubblica 17 agosto 1955, n. 7 Art. 21
Il primo comma dell'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 , e' sostituito dal seguente: "Il limite massimo del compenso spettante agli estranei all'Amministrazione dello Stato, incaricati di speciali studi a norma dell' art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 , o di altra analoga disposizione, e' stabilito nell'importo mensile lordo di lire novantamila".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 17 agosto 1955, n. 7 Art. 16
- Decreto del presidente della repubblica 17 agosto 1955, n. 7 Art. 57