Decreto del presidente della repubblica 8 agosto 1955, n. 82 Art. 1
Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari e' concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile di lire cinquemila, con le caratteristiche ed alle condizioni sancite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 .