Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1955, n. 8 · Decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1955, n. 804 — Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze

Decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1955, n. 8 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 , modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230 ; 30 ottobre 1930, n. 1826 ; 1 ottobre 1931, numero 1441 ; 6 dicembre 1934, n. 2449 ; 1 ottobre 1936, n. 2475 ; 27 ottobre 1937, n. 2620 ; 5 maggio 1939, numero 1165 ; 12 ottobre 1939, n. 1712 ; 26 ottobre 1940, n. 2057 ; 27 aprile 1942, n. 467 ; 24 ottobre 1942, numero 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616 ; 30 ottobre 1950, n. 1127 ; 30 ottobre 1950, n. 1304 ; 30 giugno 1951, n. 957 ; 27 ottobre 1951, n. 1681 ; 23 gennaio 1952, n. 168 ; 26 ottobre 1952, n. 4557 ; 26 ottobre 1952, n. 4543 ; 10 febbraio 1953, n. 376 ; 30 luglio 1953, n. 710 ; 2 marzo 1954, n. 183 ; 14 settembre 1954, n. 1202 ; 22 gennaio 1955, n. 69 e 16 febbraio 1955, n. 120 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di: 15) Diritto diplomatico consolare; 16) Storia delle istituzioni politiche; 17) Scienza delle finanze e diritto finanziario. Art. 88. - Agli insegnamenti complementari dei corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: 9) Chimica organica; 10) Antropologia. Art. 136. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: 9) Genetica; 10) Alpicoltura e selvicoltura; 11) Olivicoltura (semestrale); 12) Avicoltura e coniglicoltura (semestrale); 13) Igiene zootecnica; 14) Agricoltura tropicale e sub-tropicale; 15) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli. Articoli 218 e 236 (gia' 204 e 222). - La scuola di perfezionamento in chirurgia dell'apparato digerente assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente". Il primo comma dell'art. 236 e' sostituito dal seguente: "a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente e' di tre anni".