Decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1955, n. 1 Art. 21
TITOLO II Decentramento dei controlli della Ragioneria generale dello Stato e deferimento di attribuzioni di tutte le Amministrazioni centrali ad organi periferici CAPO I
I compensi per lavoro straordinario dovuti al personale che presta servizio presso gli Uffici periferici sono liquidati dai capi degli Uffici provinciali o regionali e sono pagati dagli stessi sui fondi a loro accreditati.