Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 4 Art. 2
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2 , 3 , 5 , 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ; Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.