Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 3 Art. 2
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, se e in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 - primo comma - 5, 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 . Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.