Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 1955, n. Art. 4
Il Ministero delle finanze, per l'applicazione della sanzione prevista dall' art. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570 , trasmette alla fine di ciascun trimestre alle competenti intendenze di finanza l'elenco delle ditte escluse dalla restituzione con la indicazione per ciascuna di esse del periodo di durata del provvedimento.