Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 1955, n. Art. 4
Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 5 dell'annessa convenzione, l'Ente sovventore dovra' provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, qualora abbiano a verificarsi le circostanze che comportano la decadenza della convenzione e la con seguente soppressione del posto stesso. Tale obbligo deve sussistere ed essere operante non limitatamente al decennio di prima durata della convenzione, ma anche nel caso che l'evento cui detto obbligo si riferisce, abbia a verificarsi successivamente, in base alla proroga prevista dall'art. 7 della convenzione medesima, ed in questa ipotesi l'obbligo stesso deve concernere il trattamento di cessazione dal servizio, qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 1955, n. Art. 5
- Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 1955, n. Art. 7