Decreto del presidente della repubblica 19 agosto 1954, n. 9 Art. 4
Il secondo comma dell'art. 320 del testo unico predetto e' sostituito dal seguente: "Qualora trattasi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente sono deferite, per le province che applicano eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 19 agosto 1954, n. 9 Art. 320