Decreto del presidente della repubblica 19 agosto 1954, n. 9 Art. 36
Le Prefetture sono autorizzate a provvedere, nei limiti dei fondi ad esse accreditati: a) alla manutenzione ordinaria delle caserme demaniali in uso alle forze di polizia; b) alla stipulazione dei contratti ed al pagamento delle spese per la fornitura dell'acqua nelle caserme demaniali e di proprieta' privata, qualora tale onere non sia a carico dei locatori.