Decreto del presidente della repubblica 19 agosto 1954, n. 9 Art. 22
Gli articoli 24 e 25 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262 , successivamente modificati col decreto Presidenziale 19 maggio 1950, n. 427 , sono sostituiti dal seguente: "Il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione: 1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni immobili o mobili per un valore eccedente le lire 15 milioni; 2) quando si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le lire 20 milioni; 3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti per un valore eccedente le lire 30 milioni; 4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'art. 13 della legge, se il valore eccede le lire 30 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata. Negli altri casi l'autorizzazione e' data dal prefetto".