Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1954, n. 9 Art. 2
Il Prefetto di Verona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita'.
Il Prefetto di Verona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita'.