Decreto del presidente della repubblica 15 luglio 1954, n. 9 Art. 2
Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita'.
Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita'.