Decreto del presidente della repubblica 12 gennaio 1954, n. Art. 21
TITOLO IV Personale proveniente dal gruppo B
Fra il personale telefonico proveniente dal ruolo di gruppo B del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , ed avente diritto alla ricostruzione, che alla data del 1 maggio 1940 o posteriormente risulti aver raggiunto, anche se per ricostruzione di carriera, il grado 9°, la Commissione di cui all' art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 , proporra' i meritevoli di promozione al grado 8° del gruppo B. La promozione al predetto grado avra' decorrenza non anteriore al 1 maggio 1940 per coloro che alla data stessa vantino almeno un triennio di anzianita' nel grado 9°, e per gli altri non anteriore alla, data di compimento del triennio stesso, sempre che tale data sia operante agli effetti dell'art. 3, comma secondo, del presente decreto.