Decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1953, n. 5 Art. 21
TITOLO III Vigilanza e sanzioni
La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nella legge e nel presente regolamento e' affidata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica ed al Ministero dell'industria e commercio, secondo le rispettive attribuzioni.