Decreto del presidente della repubblica 8 aprile 1953, n. 54 Art. 21
I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o i loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge. Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 , e successive modificazioni, l'Istituto puo' procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, dell'iscritto e suoi aventi causa per il recupero dei propri crediti.