Decreto del presidente della repubblica 18 dicembre 1952, n. Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-9 marzo 1959, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1959, n. 64), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113 (pubblicato in supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1953) in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto nel procedimento di scorporo ha compreso terreno che non apparteneva alla "Impresa agricola Cardile"."