Decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1952, n. Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte del l'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte del l'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.