Decreto del presidente della repubblica 2 aprile 1952, n. 29 Art. 2
I terreni specificamente indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria.