Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1952, n. 35 Art. 2
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei valori di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validita' ed il cambio dei valori stessi.