Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 1952, n. Art. 2
All'esproprio degli immobili nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1805, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.