Decreto del presidente della repubblica 24 settembre 1951, n Art. 21
TITOLO IV Operazioni preliminari
Per ciascuna sezione di censimento, l'Ufficio comunale di censimento deve compilare, entro il 15 ottobre 1951, l'itinerario di sezione, nel quale devono essere elencate, nell'ordine in cui dovranno essere percorse dall'ufficiale di censimento, le aree di circolazione comprese nella sezione, con i rispettivi numeri civici estremi. Per i centri abitati ove sia stato adottato l'ordinamento per isolato, nell'itinerario devono essere elencati gli isolati compresi in ciascuna sezione, nell'ordine in cui l'ufficiale deve procedere al censimento delle unita' di rilevazione in essi comprese.