Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1951, n. 5 Art. 49
B) Gestione per mezza di persone fisiche o giuridiche
L'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie mette a disposizione del gestore i fondi - prelevando le relative somme dal c/c postale - per il pagamento dei premi ai vincitori, determinati a norma del regolamento del giuoco o del concorso. Periodicamente il gestore deve render conto dei premi pagati e di quelli di cui, per qualsiasi motivo, non sia stato possibile effettuare il pagamento. L'importo dei premi non pagati deve essere dal gestore versato nel c/c postale intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.