Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1951, n. 5 Art. 39
B) Gestione per mezza di persone fisiche o giuridiche
L'ente o la persona, cui il Ministro per le finanze ha deciso di affidare la gestione, deve versare una adeguata cauzione. In caso di inadempienza o di irregolarita' nella gestione, puo' essere stabilita a carico dell'assuntore una penalita' che puo' giungere fino all'incameramento della cauzione.