Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1951, n. 5 Art. 32
ATTIVITA' DI GIUOCO RISERVATE ALLO STATO A) Gestione diretta
I risultati del giuoco o del concorso possono essere resi noti mediante la pubblicazione di essi su un apposito bollettino ufficiale o sul bollettino ufficiale delle estrazioni del lotto.