Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1951, n. 5 Art. 3
NORME COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTI I GIUOCHI DI ABILITA' E CONCORSI PRONOSTICI
Ogni giuoco o concorso e' disciplinato da apposito regolamento. Esso deve contenere le modalita' pratiche per l'attuazione del giuoco e del concorso, le quali, in nessun caso, possono essere in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.