Decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1951, n. 5 Art. 13
NORME COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTI I GIUOCHI DI ABILITA' E CONCORSI PRONOSTICI
Avuti i dati ufficiali e definitivi del giuoco o del concorso, ai sensi dell'art. 19, la Commissione di archivio di cui all'art. 6, nei casi in cui la determinazione, dei vincitori venga eseguita sulla base delle matrici custodite, procede alle operazioni relative, dopo avere accertato la perfetta integrita' dell'archivio e della sua chiusura. Quando l'individuazione delle schede vincenti e' eseguita ad iniziativa del gestore, lo spoglio puo' essere effettuato, fuori l'archivio, a cura del gestore stesso sulla scorta di una terza parte della scheda, la quale, pero', non fa prova contro la matrice custodita nell'archivio. Servendosi dello spoglio suddetto la Commissione determina i vincitori in base alle matrici. Ai verbali della Commissione dovranno essere allegate le matrici vincenti. Nei casi in cui il giuoco o il concorso non preveda la custodia delle matrici, alla, determinazione dei vincitori provvede, secondo le norme particolari del giuoco o del concorso, una Commissione che puo' essere di composizione analoga a quella di archivio. Il numero di dette Commissioni puo' variare in dipendenza della ripartizione territoriale dell'organizzazione del giuoco o del concorso.