Decreto del presidente della repubblica 27 ottobre 1950, n. Art. 2
A parziale modifica dell' art. 23 del decreto Presidenziale 9 aprile 1949, n. 261 , i rendiconti specificati nello stesso articolo debbono essere presentati dall'Ente nazionale serico al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 27 ottobre 1950, n. Art. 23