Decreto del presidente della repubblica 28 giugno 1950, n. 5 Art. 2
Il gettito dei tributi e degli altri proventi di cui all'art. 1 verra', nella misura prevista dall'articolo medesimo, trasferito mensilmente nella contabilita' speciale intestata alla Regione Trentino-Alto Adige, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro.