Decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1950, n. 232 Art. 2
L'onere derivante dalla concessione dell'aumento degli anni utili prevista dai decreti citati al precedente art. 1 e' sostenuto dagli Istituti di previdenza, salva l'adozione dei provvedimenti atti ad assicurarne la copertura in seguito alle risultanze dei prossimi bilanci tecnici di ciascuno degli Istituti medesimi.