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Decreto del presidente della repubblica 23 gennaio 1950, n. · Decreto del presidente della repubblica 23 gennaio 1950, n. 33 — Modificazioni al regolamento degli esami di concorso per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare

Decreto del presidente della repubblica 23 gennaio 1950, n. Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il quarto comma dell'art. 2 del sopracitato decreto del Capo provvisorio dello Stato, che sostituisce l' art. 5 del regio decreto 22 aprile 1932, n. 608 , e' sostituito dai seguenti: "In aggiunta alle lingue francese e inglese il concorrente puo' chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale o soltanto orale per le seguenti altre lingue: tedesca, russa, spagnola e araba, nonche' alla sola prova orale di qualsiasi altra lingua. Quando il voto riportato dal concorrente alla prova orale raggiunga la sufficienza, la Commissione esaminatrice puo', per l'insieme delle prove facoltative scritte e orali, aggiungere a tale voto, espresso in ottantesimi, 8 punti complessivi cosi' ripartibili: a) per le lingue tedesca, russa, spagnola e araba, potranno essere aggiunti al voto ottenuto nella prova orale non piu' di due punti per ciascuna lingua, qualora il concorrente abbia sostenuto la relativa prova scritta raggiungendo la sufficienza, e non piu' di un punto per ciascuna lingua, qualora il candidato non abbia sostenuto la relativa prova scritta o non vi abbia raggiunto la sufficienza; b) per le lingue non previste dal comma precedente potranno essere aggiunti al voto ottenuto alla prova orale non piu' di 0,50 punti per ciascuna lingua".