Decreto del presidente della repubblica 22 giugno 1949, n. 3 Art. 39
CAPO V Disposizioni finali
Per i servizi non affidati, a norma dell' art. 8, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43 , all'Istituto nazionale delle assicurazioni e che la Gestione "Ina-Casa" deliberi di dover gestire direttamente, la Gestione stessa provvede all'assunzione diretta di personale alle proprie dipendenze, secondo quanto sara' stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di intesa con quello per il tesoro.