Decreto del presidente della repubblica 22 giugno 1949, n. 3 Art. 2
CAPO I Predisposizione dei piani ed esecuzione delle costruzioni
I piani di costruzione e di ripartizione di cui agli articoli 1 e 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 , nonche' il piano iniziale di cui all'art. 4 del presente decreto, devono essere sottoposti, dal Comitato di attuazione, all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Solo dopo l'approvazione i piani divengono esecutivi.