Decreto del presidente della repubblica 19 maggio 1949, n. 2 Art. 21
CAPO V Uffici regionali
Il personale assunto dalla Regione e' iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.
CAPO V Uffici regionali
Il personale assunto dalla Regione e' iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.