Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1949, n. 3 Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'atto 23 maggio 1889, approvato con regio (decreto 2 giugno 1889, n. 6269, col quale fu assentita al Consorzio della ferrovia Circumetnea, quale concessionario, e alla Societa' Siciliana (ora Etnea) di lavori pubblici, quale subconcessionaria, la concessione della ferrovia omonima; Visti gli atti addizionali 2 aprile 1924, 15 febbraio 1932, e 14 dicembre 1935, rispettivamente approvati col regio decreto 27 aprile 1924, n. 962 ; col regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574 , convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1886 , e col regio decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 222 , convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1141 ; Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1917, n. 2051/10/80 , registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1947, Bilancio trasporti, registro n. 5, foglio n. 297, col quale, a seguito di gravi ripetute inadempienze di carattere tecnico della Societa' subconcessionaria e delle gravissime sue irregolarita' di ordine amministrativo, la gestione della ferrovia Circumetnea e' stata affidata ad un commissario governativo; Vista la sentenza 20 gennaio 1949, con la quale il Tribunale civile di Catania ha dichiarato il fallimento della indicata Societa'; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 ; Visto il regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336 , convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2424 ; Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: La Societa' Etnea (gia' Siciliana) di lavori pubblici e' decaduta dalla subconcessione della ferrovia Circumetnea ad essa assentita con gli atti 23 maggio 1889, 2 aprile 1924, 15 febbraio 1932 e 14 dicembre 1935, rispettivamente approvati con regio decreto 2 giugno 1889, n. 6269 , con regio decreto 27 aprile 1924, n. 962 , con regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574 , e col regio decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 222 .