Decreto del presidente della repubblica 9 aprile 1949, n. 26 Art. 21
Le deliberazioni adottate dal Comitato per il raggiungimento degli scopi previsti dall' art. 9 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , debbono essere comunicate al Ministero del tesoro ed alle altre Amministrazioni competenti per l'autorizzazione all'Ente nazionale serico della messa a disposizione delle somme necessarie ai fini dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato